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Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei
diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento
di un mondo in cui gli esseri umani godano della
libertà di parola e di credo e dalla libertà
dal timore e dal bisogno, è stato proclamato come la
più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti
dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole
evitare che l'uomo sia costretto a ricorere, come ultima
istanza, alla ribellione contro la tirannia e
l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo
sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore
della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo
e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli stati membri si sono impegnati a
perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e
di questa libertà è della massima importanza
per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale proclama
La presente Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da
tutte le Nazioni al fine che ogni individuo ed ogni organo
della società avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure progressive
di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed
effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.
Articolo 2
1.Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione.
2.Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla
base dello statuto politico, giuridico o internazionale del
Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che
tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a
qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; La schiavitù e
la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi
forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a
trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro
ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione
come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibiltà di ricorso a competenti tribunali
nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri,
nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli
venga rivolta.
Articolo 11
1.Ogni individuo accusato di reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli
abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2.Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui
sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,
nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge
contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2.Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1.Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in
altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2.Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o
per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 15
1.Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2.Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, nè del diritto di
mutare cittadinanza.
Articolo 16
1.Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali
diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all'atto del suo scioglimento.
2.Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con
il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3.La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.
Articolo 17
1.Ogni individuo ha il diritto ad avere una
proprietà privata sua personale o in comune con gli
altri.
2.Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare religione o credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia
in pubblico che in privato, la propria religione o il
proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni
mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1.Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
2.Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
Articolo 21
1.Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2.Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3.La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà deve
essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale nonchè alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23
1.Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro
ed alla protezione contro la disoccupazione.
2.Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad
eguale retribuzione per eguale lavoro.
3.Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso
e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri
mezzi di protezione sociale.
4.Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e
di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle
ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1.Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2.La maternità e l'infanzia hanno diritto a
speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26
1.Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve
essere obbligatoria.L'istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla
base del merito.
2.L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3.I genitori hanno diritto di priorità nella
scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1.Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente
alla vita culturale della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
2.Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e la libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
Articolo 29
1.Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.
2.Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e
della libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
3.Questi diritti e queste libertà non possono in
nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi
Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e
delle libertà in essa enunciati.
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